Tetto massimo per Responsabilità dei Sindaci

Il 12 marzo il Senato ha approvato il DDL n. 1155, che modifica l’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale introducendo un tetto massimo ai risarcimenti e ridefinendo i termini di prescrizione. Viene così impresso un rilevante cambio di rotta nella disciplina della responsabilità dei sindaci soprattutto per evitare che siano esposti a risarcimenti eccessivi rispetto al loro ruolo e alle loro remunerazioni. Nel nuovo testo restano le precedenti indicazioni in merito al alcuni principi: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”

Scaglioni

Nel caso di responsabilità solidale con gli amministratori il risarcimento massimo sarà proporzionato al compenso percepito dal sindaco, con tre fasce di riferimento, indichiamo quali:

1)Compenso fino a 10.000 euro: il risarcimento massimo è pari a 15 volte il compenso

2)Compenso tra 10.000 e 50.000 euro: il risarcimento massimo è pari a 12 volte il compenso

3)Compenso superiore a 50.000 euro: il risarcimento massimo è pari a 10 volte il compenso.

L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, aggiunto dalla proposta Schifone (dal nome della prima firmataria, Marta Schifone di Fratelli d’Italia) introduce un termine di prescrizione certo che è pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci che decorre dal momento del deposito della relazione dei sindaci e viene allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno. Proprio Marta Schifone ha commentato che «In questo modo, la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali sarà proporzionata al loro ruolo di controllori e non più equiparata ingiustamente a quella degli amministratori».

Effetti su polizze professionali

Il ridimensionamento della responsabilità dei sindaci avrà conseguenze favorevoli per le polizze professionali di commercialisti e avvocati, nelle quali l’estensione per attività di sindaco comportava un rilevante aumento del rischio assicurato dunque si attende una conseguente revisione dei relativi massimali e una riduzione dei premi.

Sulle polizze D&O(che nelle azioni di responsabilità possono fare affidamento sul contributo delle polizze professionali obbligatorie dei sindaci) la riforma avrà effetti meno favorevoli. Il provvedimento, infatti, sposta il centro della responsabilità sugli Amministratori, che invece possono affidarsi esclusivamente alla copertura offerta dalla D&O.

La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.