Le novità
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un regime fiscale ad hoc che prevede la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, così ha spiegato Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro con delega al Terzo Settore. Verranno introdotti alcuni specifici incentivi per gli investitori allargando le opportunità di finanziamento per gli enti del Terzo Settore tra cui nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento.
Viene dunque dato il via libera della commissione Europea alle norme fiscali in favore del Terzo Settore e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ne sottolinea l’importanza “È un traguardo atteso da anni, frutto di un lungo e intenso lavoro di questo governo e di un costante confronto tra il ministero del Lavoro e Bruxelles. Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità al settore e piena attuazione al Codice del Terzo Settore”.
Al momento rimangono in sospeso gli interventi a sostegno del finanziamento di ETS ed imprese sociali, quanto ai primi parliamo dei titoli di solidarietà ai sensi dell’articolo 77 del CTS, mentre per i secondi si tratta delle detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali ai sensi dell’articolo 18, comma 3 e seguenti, del D.lgs 112 del 2017. Le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità. Questo non solo rafforza il ruolo del Terzo Settore, ma è anche un chiaro riconoscimento dell’immenso valore del lavoro di questi enti, milioni di donne e uomini che movimentano il mondo della solidarietà sociale in Italia .
Per quanto riguarda la fiscalità diretta degli Ets , diventa urgente un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate per consentire agli enti di impostare correttamente la contabilità con lo scopo di evidenziare correttamente il rapporto di cui all’articolo 79 comma 2-bis, ovvero che “i ricavi non superino di oltre il 6 % i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi ” .
Un altro aspetto focale che urge di approfondimento è quanto contenuto nel comma 5-bis circa la rilevanza ai fini della non commercializzazione dell’ente del “valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali” .
Le norme che si attendono
Anche ai fini di consentire agli enti che ancora non lo hanno fatto – quali una parte delle Onlus– di decidere per l’assunzione della qualifica di Ets o di impresa sociale, alcune norme devono essere varate, partendo dall’ esenzione Iva , a proposito del quale ricordiamo che il codice del Terzo settore ha previsto che le prestazioni che il dpr 633/72 riconduce ad esenzione se rese, tra gli altri, dalle Onlus, siano riferite, con l’entrata in vigore dello stesso codice, agli enti di Terzo settore non commerciali .