Rapporto di lavoro interrotto per assenza ingiustificata: il no alla NASpI

Requisiti per NaspI

I requisiti per aver diritto alla NaspI ( Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) sono:

1)lo stato di disoccupazione involontario

2) un requisito contributivo

3) un requisito lavorativo

Nel  Messaggio del 19 febbraio 2025 n. 639 l’Inps  ha fornito chiarimenti sull‘argomento. 

“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può’ verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.
Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di  forza maggiore  o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”
.

Dunque si evince che una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro, l’Ispettorato sottolinea che il lavoratore, per sottrarsi all’effetto risolutivo della procedura, ha il dovere di provare non solo i motivi posti a base dell’assenza, ma soprattutto quelli che ne hanno impedito la loro comunicazione al datore di lavoro.

A ciò va aggiunto che dove la risoluzione di rapporto di lavoro in esame (comma 7-bis dell’articolo 26 del  Decreto legislativo n. 151/2015 , introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro inoltre non è tenuto al versamento del contributo dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della  Legge 28 giugno 2012, n. 92  )poiché l’interruzione del rapporto di lavoro non concede al lavoratore il diritto teorico alla NASpI.

Quando le dimissioni non trovano efficacia

Inoltre viene evidenziato il fatto che nel caso in cui  il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro,  di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, oppure nel caso in cui la sede territoriale dell’INL accerti autonomamente  la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro , le dimissioni per fatti conclusivi  non trovano efficacia . In questo caso, difatti, la sede territoriale competente dell’INL a comunicherà l’inefficacia delle dimissioni sia al datore di lavoro che al lavoratore il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ticket licenziamento

Il messaggio INPS specifica che il  datore di lavoro  non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato , disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – il cdlicenza licenziamento ”.

In merito alle modalità di copertura del  flusso Uniemens nel messaggio L’INPS si richiede che a partire dall’entrata in vigore del Collegato lavoro, cioè il 12 gennaio 2025, per le  dimissioni per fatti concludenti è stato istituito un apposito codice denominato  “ 1Y ”, avente il significato di: “ Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis ”.

Conclusioni

In conclusione l’assenza improvvisa del dipendente, costringe l’azienda a procedere con una repentina riorganizzazione del lavoro e con l’eventuale ricerca di un sostituto in fretta e con tutti i costi che ne conseguono e questa misura consente di recuperare, almeno in parte, il costo che sostiene e disincentiva un comportamento scorretto del dipendente.