Il recesso ad nutum nelle srl: tempistiche e incertezze normative

Quando parliamo di recesso ci riferiamo ad un atto giuridico unilaterale mediante il quale un socio ottiene la fuoriuscita dalla società, con cessazione della propria qualità di socio, estinguendo il rapporto giuridico che ne è conseguito. A tal riguardo gli articoli 2437 e 2473 del codice civile disciplinano l’istituto del recesso nell’ambito delle società di capitali, nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata costituite a tempo indeterminato, il recesso rientra nella categoria dei diritti potestativi e si concretizza attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà con cui il soggetto manifesta l’intenzione di recedere dal rapporto giuridico in essere.

Secondo l’articolo 2532 c.c. sono due le tipologie di recesso: il recesso legale, previsto direttamente dalla normativa vigente (è l’atto con cui una parte si scioglie dal vincolo di un contratto) e il recesso statutario, fondato su specifiche previsioni contenute nello statuto sociale. Suddetto istituto rappresenta uno strumento di tutela per il socio in caso di modifiche sostanziali alle clausole originarie dell’atto costitutivo.

Le cause legali di recesso, a loro volta, si suddividono in derogabili e inderogabili. Queste ulltime in quanto inderogabili, non possono essere escluse né rese più gravose per il socio mediante clausole statutarie, ne conseguirebbe la nullità delle pattuizioni limitative . Un esempio di cause di recesso legale inderogabili possiamo riscontrarlo nella società a tempo indeterminato, il recesso ad nutum dove il socio ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento con un preavviso stabilito dalla legge o in alternativa dall’atto costitutivo.

La disciplina normativa attribuisce all’autonomia statutaria un ruolo determinante per regolare il diritto di recesso. A tal fine, le clausole statutarie possono conferire ai soci un’ampia autonomia nella determinazione delle ipotesi di recesso.

recesso nelle s.r.l.

La riforma della disciplina societaria ha concentrato gran parte della propria attenzione sulla regolamentazione delle società a responsabilità limitata (s.r.l.). Si tratta di un modello societario che si configura come una società di tipo personalistico, che gode della responsabilità limitata senza i vincoli di una struttura organizzativa rigidamente corporativa e con l’introduzione della società unipersonale a responsabilità limitata.

La disciplina del diritto di recesso, regolata dall’art. 2473 del Codice Civile, ha ampliato le ipotesi in cui il socio può esercitare tale facoltà nonchè le garanzie a tutela della posizione individuale del socio. Secondo l’articolo 2473 “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”, riconoscendo grande autonomia statutaria ai soci della s.r.l.

Nonostante la riforma abbia garantito maggiore rilievo alla posizione del socio all’interno della s.r.l., restano alcuni dubbi in merito al rischio che tale rafforzamento possa pregiudicare la tutela degli interessi della società e dei terzi. Il legislatore inoltre ha introdotto specifiche disposizioni volte a garantire un equilibrio tra la tutela dei soci, salvaguardando una continuità aziendale e la protezione dei creditori.

recesso ad nutum

Un’ipotesi particolare di recesso è il cosiddetto recesso ad nutum, il quale costituisce oggetto di dibattito giurisprudenziale. Questa facoltà rientra nel contesto delle società a tempo indeterminato, nelle quali al socio è riconosciuta la possibilità di non rimanere vincolato a una società con una durata indefinita, ma ha il diritto di recedere previa comunicazione e con un preavviso minimo di centottanta giorni. L’atto costitutivo può prevedere un termine di preavviso più esteso, senza però andare oltre al limite massimo di dodici mesi.

Recentemente è emersa una discussione circa l’eventuale applicabilità dell’art. 2285 c.c. alle società a responsabilità limitata, disposizione che consente il recesso ad nutum anche nell’ipotesi di società contratta a tempo determinato, nel caso in cui la durata statutaria sia particolarmente estesa. La riforma prevista dall’art. 3 della legge di delega, si orienta verso una revisione organica del modello societario, con lo scopo di garantire agli operatori economici un assetto giuridico più flessibile, e maggiormente conforme alla natura personalistica della società. Questo va a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. Il diritto di recesso non è subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un motivo specifico e dunque, si qualifica come ad nutum.

Il socio che esercita il diritto di recesso ha diritto al rimborso della propria partecipazione e deve avvenire entro il termine di centottanta giorni che decorrono dalla comunicazione del recesso alla società. A differenza della disciplina della S.p.A., quella della S.r.l. non prevede specifiche norme sui criteri di liquidazione, né impone agli amministratori l’obbligo di comunicare preventivamente il valore della quota. Ciò nonostante il valore di liquidazione della quota deve essere determinato in base al valore di mercato. Per “valore di mercato” si intende, in questo caso, il valore effettivo del patrimonio sociale, considerando che non esiste un mercato per le partecipazioni nelle s.r.l. Inoltre, il termine di preavviso imposto dalla normativa permette alla società di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della quota del socio recedente in un arco temporale adeguato.