Estinzione della società e successione nel processo:ultima parola alle Sezioni Unite

Con la sentenza 12 febbraio 2025 n. 3625, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno chiarito che se l’Amministrazione Finanziaria intende chiedere al socio il pagamento di imposte già gravanti sulla società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, è obbligatoria verso di lui la notificazione di un avviso di accertamento.

Le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c. 3 c.c.) nonchè la verifica dell’avvenuta riscossione in base al bilancio finale di liquidazione.

Cancellazione della società

I temi su cui le sezioni unite sono state chiamate sono: 

1) se la condizione fissata dall’art. 2495 c.c. (cioè che i creditori  sociali non soddisfatti hanno il potere, dopo la cancellazione della società estinta di far valere i loro crediti nei confronti dei soci) si rifletta sull’interesse ad agire in capo all’Amministrazione Finanziaria o sulla legittimazione passiva dei soci medesimi ai fini della prosecuzione del processo inizialmente instaurato contro la società.

 2) se la riconducibilità nell’ambito di una o l’altra condizione dell’azione comporti delle conseguenze specifiche in tema di onere della prova.

Azione contro i soci

La cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione a danno dei creditori e in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali, gli ex soci rispondono dunque di un debito che non è nuovo perchè deriva non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività societaria in adempimento del contratto sociale.

Quanto ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in comunione indivisa ad eccezione delle pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono. Dal punto di vista piano processuale, invece, la cancellazione emersa in corso di giudizio non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere, ma una causa di interruzione del processo ex artt. 299 c.p.c., con ricorso all’art. 110 c.p.c.

Il successore che risponde solo intra vires dei debiti non cessa, per questo, di essere tale dunque se anche l’azione nei suoi confronti dovesse risultare inutile questo non avrebbe conseguenze sulla legittimazione passiva del socio medesimo.

Amministrazione Finanziaria

La regola generale però, secondo la Cassazione non vale nell’ambito dell’accertamento della responsabilità per debiti d’imposta, considerato che il sistema tributario è autonomo rispetto all’impianto codicistico.

Secondo l’art. 36 DPR 602/73 esistono due differenti ipotesi di responsabilità per debiti di imposta della società:

quella che concerne i liquidatori che non abbiano pagato le imposte del periodo della liquidazione o dei periodi antecedenti, e quella degli amministratori, sia in carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, sia quelli che abbiano compiuto, negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o abbiano occultato attività sociali.

Quanto a quella che concerne i cessati soci della società estinta, questa colpisce i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, essa ingenera in capo al socio l’obbligo di pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo della percezione di attività sociali in fase di liquidazione.