Definizione
L’esterometro è un adempimento IVA introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 con la L. 205/2017, contestualmente all’obbligo di fatturazione elettronica nazionale. L’obbiettivo previsto è di fornire all’Agenzia delle Entrate i dati completi di fatturazione delle operazioni transfrontaliere che, per loro natura, non vengono inviati al Sistema di Interscambio (SDI).
L’obbligo suindicato è riferito ai soggetti passivi indentificati all’art. 1 Co 3-bis D.Lgs. n. 127/2015 ovvero, come meglio specificato dalla circolare Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2022, n. 26/E in tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione (art. 1, comma 3-bis,), cioè i contribuenti tenuti all’emissione della fattura elettronica.
Quindi, in linea generale, a tutti i soggetti che compiono operazioni B2B o B2C (art. 1 co. 909 L. 205/2017).
Le operazioni da includere all’interno dell’esterometro sono:
- fatture emesse verso i soggetti non stabiliti anche se identificati in Italia ai fini IVA
- fatture ricevute dai suindicati soggetti;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti di zone extra UE;
- autofatture per i beni provenienti da magazzini italiani extra UE.
La disciplina dopo la riforma del 2022
Attraverso l’art. 1, co. 1103 della Legge n. 178/20, entrato in vigore dal 1° luglio 2022 è stato previsto che “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi” e che “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Inoltre è previsto che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio ed applicando le specifiche tecniche conformi al formato Xml.
Le operazioni da comunicare obbligatoriamente riguardano effettuate e ricevute da soggetti non residenti del territorio italiano.
Sono esenti dall’obbligo di esterometro unicamente seguenti operazioni:
- acquisti di beni e servizi che non rilevano territorialmente ai fini Iva a patto che siano di importo non superiore a 5.000 euro a operazione;
- operazioni che prevedono una bolletta doganale;
- operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.
Informazioni obbligatorie da inviare all’Agenzia delle Entrate
La normativa prevede che, con cadenza trimestrale, le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate sono quelle relative a:
- dati del cedente;
- dati del cessionario;
- il giorno di emissione del documento che attesta l’operazione;
- la data di registrazione, solo per i documenti ricevuti e le note di variazione;
- il numero univoco del documento;
- la base imponibile per il calcolo Iva;
- l’aliquota Iva che è stata applicata al documento;
- l’imposta ovvero, laddove l’operazione non preveda l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione eseguita.
Il regime sanzionatorio
Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione telematica dei dati previsti dall’Esterometro comporta l’applicazione di apposite sanzioni amministrative. Tuttavia, se nel passato erano previste le sanzioni di cui all’abrogato art. 11 comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/97, oggi sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 vigente dal 29 novembre 2024.
Nello specifico sono punite con la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, le violazioni su operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Tuttavia la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.