Su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei Ministri n. 118 del 14 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede alcune disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, nonchè diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.
Quanto al concordato preventivo biennale si proroga la possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre mentre in precedenza era il 31 luglio e vengono esclusi i soggetti che adottano il regime forfettario.
A proposito di quest’ultimo nella relazione leggiamo che :
Tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne.
Contenzioso e la conciliazione giudiziale
Dal punto di vista del contenzioso, viene estesa a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale. A fronte di debiti contestati, a prescindere da quale sia la loro natura, il debitore nel caso in cui voglia perseguire la via concordataria non può evitare di trattare la questione nel proprio piano; è infatti necessario fornire un quadro informativo completo circa la situazione debitoria complessiva con attenzione alle conseguenze ed alle prospettive di soddisfacimento dei crediti.
Ovviamente la presenza di un passivo instabile mina le previsioni di soddisfacimento formulate con la proposta di concordato. Pertanto, come ha affermato la Corte di Cassazione, “il debitore dovrà formulare, ed argomentare, la propria ipotesi sui possibili esiti del giudizio e appostare un fondo rischi corrispondente alla quota di credito di presumibile riconoscimento in esito al giudizio.”
Il Tribunale di conseguenza deve vagliare la regolarità della procedura ed il rispetto delle norme, tra queste una motivata previsione dell’incidenza delle liti pendenti sulla tenuta del piano, il debitore deve allegare pareri di legali e di esperti ed analizzare le caratteristiche del giudizio pendente, motivando il giudizio che si formula sul suo esito. Nel caso in cui i crediti oggetto di giudizio siano crediti erariali la questione si declina peraltro in maniera più specifica, sia per la tipicità del giudizio tributario, sia per la natura dei crediti che del soggetto che ne è titolare, se il debitore intende pagare in maniera ridotta il Fisco non può far altro che ricorrere all’istituto della transazione fiscale.