Cessione del quinto: obblighi del datore di lavoro.

Con sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha chiarito il tema sulla legittimità o meno delle trattenute che il datore di lavoro può applicare ai propri dipendenti a titolo di rimborso dei costi di contabilizzazione e di gestione funzionali alla cessione del quinto dello stipendio.

E’ sempre più una prassi il ricorso da parte dei lavoratori all’istituto della cessione del quinto della retribuzione tramite il quale il dipendente che ha necessità di liquidità chiede un prestito ad una società finanziaria e si impegna a restituire l’importo pattuito mediante la trattenuta di rate direttamente sul cedolino paga. I principali obblighi del datore di lavoro riguardano:

  • Certificato di stipendio: su richiesta del dipendente o della finanziaria, il datore di lavoro è tenuto compilare un modulo con informazioni su contratto, anzianità, stipendio e TFR accantonato e altri dettagli richiesti.
  • Valutazione della richiesta: ricevuta la notifica della cessione del quinto, l’azienda valuta se ci sono impedimenti oggettivi all’accettazione, come un pignoramento preesistente che blocca nuove trattenute.
  • Accettazione della notifica :la cessione diventa vincolante per l’azienda dal momento in cui accetta la notifica, anche se la trattenuta partirà dal mese successivo.
  • Trattenuta in busta paga: se il prestito viene erogato, l’azienda deve trattenere ogni mese l’importo della rata dalla busta paga del dipendente.
  • Versamento alla finanziaria: le trattenute vengono essere versate entro i termini stabiliti nel contratto tramite bonifico o RID.
  • Vincolo del TFR: il datore di lavoro deve mantenere vincolato il TFR maturato e maturando dal dipendente fino all’estinzione del prestito.
  • Comunicazioni obbligatorie: l’azienda deve avvisare la finanziaria in caso di decesso, cessazione del rapporto o di qualsiasi evento che possa comportare una riduzione dello stipendio superiore al 50%, come ad esempio aspettativa non retribuita, sospensioni prolungate.
  • Comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto: il datore di lavoro deve comunicare rapidamente la cessazione, idealmente entro 5 giorni lavorativi.
  • Comunicazione del TFR su richiesta: il datore deve fornire alla finanziaria il valore aggiornato del TFR maturato, utile a verificare l’importo che potrà essere utilizzato a copertura del debito residuo indicato nel conteggio estintivo.

La possibilità di contrarre finanziamenti estinguibili con cessione di quote dello stipendio o del salario è stata poi estesa a seguito di modifiche normative successive anche ai pensionati ed ai dipendenti privati, oltre che ai lavoratori parasubordinati, attraverso un programma di rimborso del finanziamento.