La vicenda giudiziaria
La Cassazione, con la ordinanza 32759 del 16 dicembre 2024, ribadisce l’interpretazione giurisprudenziale che sostiene l’articolo 76 D.P.R. 602/1973 (modificato dalla legge 69/2013) in tema di impignorabilità della prima casa.
Il principio che vuole l’impignorabilità della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato confermato dalla Cassazione. Ciò è possibile purché l’abitazione indicata sia l’unica in possesso del debitore e che, la stessa, non rientri nella categoria delle dimore di lusso.
Eccezione a tale principio, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza consolidata, si ha unicamente qualora i debiti siano superiori a 120.000 euro e, inoltre, l’ipoteca sull’immobile sia stata iscritta almeno sei mesi prima dell’avvio della procedura esecutiva e il debitore non abbia provveduto al pagamento .
Occorre, in ogni caso, precisare che, laddove il debito sia superiore a 20.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere a far iscrivere ipoteca sull’immobile.
La vicenda giudiziaria
La questione era sorta a seguito di una articolata vicenda giuridica nata con l’opposizione di un condomino ad un pignoramento immobiliare promosso dal Condominio.
Nel corso della procedura esecutiva era intervenuta l’Agenzia delle Entrate Riscossione per far valere un credito tributario, per il quale agiva in surroga del creditore.
La vicenda era stata definita, dapprima, con la sentenza n. 1406/2013 con la quale il Tribunale di Padova, a fronte dell’eccezione sollevata dal contribuente circa l’illegittimità dell’azione esecutiva per asserita mancata notifica dei titoli esecutivi e per l’omessa prova del credito, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo, invece, competente il giudice tributario.
Il giudizio veniva, dunque, riassunto dinanzi la Commissione tributaria territorialmente competente, ove il condomino eccepiva, fra le varie, anche l’illegittimità del pignoramento avente ad oggetto l’unico immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso.
Tuttavia con la sentenza n. 243/04/2015, la Commissione tributaria dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per una parte delle domande avanzate e, comunque, stabiliva la parziale cessazione della materia del contendere. In relazione alle ulteriori questioni sollevate dal contribuente, il giudice tributario ha respinto le eccezioni formulate, ritenendo legittime le cartelle di pagamento ed accertando la regolare notificazione delle stesse.
Successivamente la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 783/11/2017, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal giudizio rilevando la carenza di legittimazione passiva. Contestualmente, respingeva il gravame del contribuente e confermava la pronuncia di primo grado, dichiarando la tardività e l’inammissibilità di alcune eccezioni sollevate dal ricorrente, tra cui quella relativa all’impignorabilità della prima casa, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione della Cassazione
Il contribuente ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973 il quale prevede che “l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
La Suprema Corte, pur rilevando preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso sotto il profilo processuale, ha esaminato nel merito la questione precisando che “vale il principio per cui in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica (vedi Cass., 12 settembre 2014, n. 19270)”