Assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per oltre 15 giorni: scatta il licenziamento automatico

La disciplina

L’arte. 19 della L. 13 dicembre 2024, n. 203 (In GU n. 303 del 28.12.2024) c.d. Collegato Lavoro, ha modificato l’impianto normativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata. Nel dettaglio, la riforma ha introdotto la possibilità, a favore del datore di lavoro, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro se il dipendente è stato assente ingiustificato per un periodo di almeno 16 giorni .

Infatti, la riforma incide sul testo dell’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevendendo l’inserimento del co. 7-bis stabilendo che è possibile in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale.

Tuttavia è necessario che il datore di lavoro comunichi alla sede territoriale competente dell’ispettorato nazionale del lavoro tale situazione per le opportune verifiche (secondo la nota 579/2025 della Dir. Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro è competente la sede dell’ispettorato del luogo ove viene svolta l’attività lavorativa).

Il contratto di lavoro, dunque, sarà risolto di diritto esonerando il datore di lavoro dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare. Resta salvo il caso in cui il lavoratore non dimostri l’esistenza di motivi idonei a giustificare la sua assenza. Quest’ultimi, però, devono derivare da forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

L’argomento è stato meglio chiarito dalla nota 579/2025 della Dir. Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro la quale ha precisato che la comunicazione all’ispettorato è obbligatoria solo se il datore di lavoro intende risolvere il rapporto di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui il datore desideri conservare il lavoratore non dovrà inviare alcuna comunicazione all’Ispettorato.

Modalità di comunicazione all’ispettorato

La nota 579/2025 viene, inoltre, a precisare che la comunicazione che il datore di lavoro dovrà fare all’Ispettorato, dovrà essere, preferibilmente a mezzo PEC e dovrà contenere le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza”.

Verifiche dell’ispettorato

L’Ispettorato, potrà procedere all’accertamento della veridicità di quanto riferito dal datore di lavoro con la comunicazione, anche contattando altro personale in servizio presso il medesimo datore di lavoro, ovvero terzi soggetti che possano fornire informazioni utili.

Tali accertamenti dovranno, comunque, concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione.

Occorre precisare al riguardo che i motivi alla base dell’assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti.